Articolo modificato dall'art. 64, comma 14, della L.P. 27/12/2011, n. 18 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 74 - Autorizzazioni di competenza della CPC e dei comuni

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 71, 72 e 73, il rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori nei casi previsti dall'articolo 68, comma 1, spetta alla CPC della comunità competente per territorio.

1-bis. Purché non si configurino come interventi liberi ai sensi dell'articolo 68, comma 2, spetta al sindaco il rilascio dell'autorizzazione per i seguenti lavori:

a) recinzioni;

b) muri di sostegno e di contenimento fino a 150 centimetri di altezza;

c) pavimentazioni stradali.

2. Se ritiene che gli interventi previsti non siano compatibili con la tutela del paesaggio, la CPC, prima di pronunciarsi negativamente, comunica al richiedente i motivi che impediscono il rilascio dell'autorizzazione. Entro il termine stabilito dalla CPC l'interessato può proporre soluzioni alternative coerenti con le osservazioni della CPC. Decorso inutilmente il termine la CPC adotta il provvedimento definitivo di diniego. Se sono fornite soluzioni alternative la CPC si pronuncia definitivamente sulle nuove soluzioni."

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