Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 67 - Disposizioni generali in materia di tutela del paesaggio

1. La Provincia, nell'esercizio della propria competenza legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio, esercita questa tutela in coerenza e in attuazione del piano urbanistico provinciale, quale piano avente valenza di piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, ai sensi dell'articolo 11.

2. La tutela del paesaggio si attua nelle forme e con le modalità previste da questo capo e nel rispetto della carta delle tutele paesistiche, della carta del paesaggio e delle relative linee guida del piano urbanistico provinciale, previste dall'articolo 13, approfondite e integrate dai piani territoriali delle comunità e dai piani regolatori generali con riferimento al relativo territorio, ai sensi degli articoli 21 e 29, nonché della carta di regola del territorio prevista dall'articolo 21, comma 3, lettera c)."

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