Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 60 - Tutela degli insediamenti storici

1. La tutela del tessuto storico, sociale, culturale ed economico degli insediamenti storici costituisce elemento necessario per la pianificazione urbanistica.

2. Per garantire l'omogeneità della pianificazione degli insediamenti storici la Giunta provinciale, sentita la CUP, stabilisce indirizzi e criteri generali per l'individuazione e la disciplina da parte dei comuni degli insediamenti storici, nonché le categorie degli interventi ammissibili sugli immobili e i siti in essi compresi.

3. Il piano territoriale della comunità può precisare gli indirizzi e criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici da parte dei comuni.

4. Con propria deliberazione la Giunta provinciale, su proposta dei comuni interessati e d'intesa con essi, può individuare e definire come insediamenti storici siti, beni e complessi di beni e stabilire per ciascuno di essi gli interventi ammissibili.

5. L'individuazione del bene e le modalità d'intervento stabiliti ai sensi del comma 4 comporta obbligo di adeguamento delle previsioni del piano regolatore generale."

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