Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 16/07/2010, n. 15; dall'art. 65, comma 1, della L.P. 27/10/2010, n. 27; dall'art. 64, comma 2, della L.P. 27/12/2011, n. 18; dall'art. 2, commi 1 e 3, della L.P. 14/05/2014, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 8 - Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità

1. Presso ciascuna comunità è istituita una commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC).

2. Le commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio:

a) esprimono pareri sulla coerenza del piano regolatore generale e delle relative varianti con il piano territoriale della comunità o con i relativi stralci, per la partecipazione della comunità alla conferenza di pianificazione prevista dall'articolo 31;

b) rilasciano le autorizzazioni di loro competenza nei casi previsti dall'articolo 74 per gli interventi riguardanti immobili soggetti alla tutela del paesaggio;

c) quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, esprimono pareri obbligatori sulla qualità architettonica dei piani attuativi, degli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione e delle tipologie d'intervento edilizio di particolare rilevanza sotto il profilo paesaggistico e architettonico individuate dal piano territoriale della comunità sulla base dei criteri generali stabiliti dal regolamento di attuazione. Nei comuni con popolazione superiore alla soglia individuata dal regolamento di attuazione i pareri possono essere resi dalla commissione edilizia comunale, se lo prevede il regolamento edilizio del comune interessato; in questi casi il regolamento edilizio deve prevedere che la commissione edilizia sia integrata da un componente designato dalla Giunta provinciale, al quale sono attribuite le prerogative previste dal comma 7. Le disposizioni demandate al regolamento di attuazione ai sensi di questa lettera sono approvate previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali; in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro novanta giorni dalla richiesta della Provincia, il regolamento può essere approvato prescindendo da essa.

3. I pareri per la qualità architettonica previsti dal comma 2, lettera c), riguardano l'armonico inserimento degli interventi nel contesto di riferimento e sono rilasciati sulla base dei principi desumibili dalla carta del paesaggio e dalle sue linee guida. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, previsti dall'articolo 99, comma 1, lettera e), il parere della CPC valuta la coerenza del progetto di ristrutturazione anche rispetto alle previsioni tipologiche e architettoniche stabilite dal piano regolatore generale, con particolare riferimento alla valenza urbana dell'edificio, ai caratteri dei fronti principali e alla presenza di particolari elementi di pregio. Per gli interventi che richiedono il parere obbligatorio della CPC ai sensi del comma 2, lettera c), si prescinde dal parere della commissione edilizia.

4. Si prescinde dal parere per la qualità architettonica di cui al comma 2, lettera c), nei seguenti casi:

a) per gli interventi previsti da piani attuativi, se la CPC, in sede di rilascio del parere sui piani attuativi medesimi, ha accertato che essi contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali per la loro realizzazione;

b) a decorrere dall'approvazione nell'ambito del piano territoriale della comunità dei manuali a carattere tipologico o esplicativo di cui all'articolo 21, comma 4, relativamente alle parti di territorio considerate dai manuali medesimi;

c) in assenza dei manuali tipologici di cui alla lettera b) ovvero nelle aree non considerate dagli stessi, qualora le opere siano realizzate in conformità a previsioni dei regolamenti edilizi, approvate previa acquisizione del parere favorevole della CPC, che disciplinano le modalità costruttive per la realizzazione di specifiche tipologie di opere.

5. I comuni possono avvalersi della CPC per l'espressione dei pareri spettanti alle commissioni edilizie comunali se non intendono istituire tali commissioni e per la richiesta di altri pareri previsti dai regolamenti edilizi, anche in luogo del parere della commissione edilizia. In questi casi alla richiesta di parere è allegato il verbale concernente l'esito dell'istruttoria urbanistica ed edilizia effettuata dall'ufficio comunale competente.

6. La CPC è nominata dalla comunità per la durata dell'assemblea della comunità medesima, ed è composta da:

a) il presidente della comunità, o l'assessore da lui designato, che la presiede; all'assessore designato si applicano le ipotesi di incompatibilità e di decadenza stabilite ai sensi del comma 8, lettera d);

b) un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a sei, scelti fra esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio, di storia e cultura locali e di sviluppo socio-economico, di cui uno designato dalla Giunta provinciale e uno dipendente della comunità. Per l'esperto designato dalla Provincia e per quello dipendente della comunità è nominato un supplente, che interviene alle riunioni in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.

7. Gli organi competenti nominano o designano gli esperti indicati nel comma 6, lettera b), tenuto conto dei titoli in loro possesso. Nei casi previsti dal comma 5 la CPC è integrata da rappresentanti designati in via permanente dal comune in misura non superiore a tre. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della comunità. Per il suo funzionamento la CPC provvede secondo proprie determinazioni, fermo restando che in caso di voto negativo dell'esperto designato dalla Giunta provinciale le autorizzazioni in materia di tutela del paesaggio e i pareri positivi sulla qualità architettonica possono essere rilasciati con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

8. Con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti:

a) i requisiti professionali minimi richiesti per la nomina a componente della CPC;

b) le modalità di selezione dei componenti della CPC sulla base di criteri proposti da un organismo tecnico composto da tre rappresentanti della Provincia e da tre rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali;

c) gli obblighi di partecipazione alle iniziative di formazione permanente individuate dalla Provincia sui temi della pianificazione territoriale, della tutela del paesaggio e dell'ambiente;

d) le ipotesi d'incompatibilità con l'incarico di esperto e i casi di decadenza dall'incarico.

9. Ai componenti della CPC la comunità corrisponde i compensi stabiliti nell'atto di nomina e determinati entro i limiti minimi e massimi individuati dalla Giunta provinciale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Gli oneri per i compensi corrisposti ai rappresentanti dei comuni di cui al comma 7, se previsti, sono a carico del bilancio comunale. Per i componenti delle CPC che siano dipendenti degli enti territoriali si applicano le disposizioni in materia di compensi previste dai rispettivi ordinamenti."

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