Articolo modificato dall'art. 12, comma 12, della L.P. 03/04/2009, n. 4 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 147 - Formazione permanente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio

1. La Provincia realizza programmi di formazione e aggiornamento permanente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio avvalendosi della società per la formazione permanente del personale prevista dall'articolo 35 della legge provinciale n. 3 del 2006.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia, con gli indirizzi e le direttive impartite alla società per la formazione permanente del personale, chiede la costituzione di un apposito comitato scientifico al quale affidare i compiti d'indirizzo e coordinamento per la programmazione e realizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio, in cui sono rappresentati:

a) almeno due componenti designati dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore competente in materia di urbanistica;

b) due esperti scelti fra due terne proposte dall'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e dall'ordine degli ingegneri;

c) un rappresentante del consorzio dei comuni trentini.

3. I programmi di formazione sono effettuati in coordinamento con le iniziative formative del consorzio dei comuni trentini e si propongono in particolare di:

a) fornire a neolaureati, professionisti e dipendenti pubblici che operano nel settore dell'urbanistica, della tutela del paesaggio, dell'architettura e dell'edilizia sostenibile una specifica formazione o l'approfondimento e l'aggiornamento in tali materie;

b) organizzare in via prioritaria corsi di aggiornamento per i componenti delle CPC e per i dipendenti delle strutture della Provincia che operano nel settore dell'urbanistica, della tutela del paesaggio e dell'edilizia.

4. I programmi di formazione possono prevedere altresì seminari, programmi formativi e di aggiornamento per operatori economici che svolgono l'attività nei settori dell'edilizia sostenibile e del risparmio energetico.

4-bis. Nella prima applicazione di questo articolo e della legge provinciale n. 3 del 2006, sono realizzati programmi di formazione di personale dipendente della Provincia, dei propri enti strumentali di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 33 della predetta legge provinciale e degli enti locali, a cui affidare compiti di supporto e di facilitazione nei processi di avvio della pianificazione territoriale delle comunità e di promozione della riforma istituzionale. Il predetto personale che abbia superato con profitto il corso di formazione opera presso la Provincia ed è messo a disposizione da parte degli enti da cui dipende secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

4-ter. Con la deliberazione prevista dal comma 4-bis sono inoltre definiti i criteri e le modalità di riconoscimento al predetto personale di un trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva e correlato a quello corrisposto al personale con qualifica di direttore di cui alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, per il periodo di svolgimento di tali compiti. L’intero onere per il suddetto personale è posto a carico del bilancio provinciale."

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