Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 144 - Conformità urbanistica

1. Fatto salvo quanto previsto da questo articolo gli interventi e le opere indicati nell'articolo 141, comma 1, devono essere conformi agli strumenti di pianificazione territoriale. Resta ferma l'applicazione del regime di deroga alle norme urbanistiche disciplinato dal capo IV del titolo V.

2. Se nella fase procedimentale disciplinata dall'articolo 142, comma 2, o nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 142, viene accertato che i progetti di opere e d'interventi indicati nell'articolo 141, comma 1, lettere b), c) e d), non sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale o ai piani settoriali con effetto conformativo, il procedimento avviato ai sensi di questo capo è sospeso fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione.

3. Se nella fase procedimentale disciplinata dall'articolo 142, comma 2, o nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 142, viene accertato che gli interventi o le opere indicati nell'articolo 141, comma 1, lettera b), sono contemplati dal sistema complessivo della pianificazione urbanistica o che la loro localizzazione di massima è stata effettuata dalla Provincia ma che essi non sono stati localizzati in via definitiva dal pertinente strumento di pianificazione territoriale o da un piano settoriale avente efficacia equivalente, il dirigente della struttura competente, oltre alla comunicazione a fini espropriativi e occupativi prevista dall'articolo 18, commi 4-bis e 4 ter, della legge provinciale n. 26 del 1993, cura la pubblicazione di un avviso che illustra l'opera sotto il profilo urbanistico. L'avviso è pubblicato su un quotidiano locale e affisso per almeno dieci giorni all'albo della Provincia e a quello dei comuni nel cui territorio deve essere realizzata l'opera. L'avviso contiene l'invito a presentare osservazioni alla struttura competente per la realizzazione dell'opera entro trenta giorni dal termine del periodo di pubblicazione all'albo della Provincia.

4. Per i fini del comma 3, se le norme di attuazione del piano urbanistico provinciale o specifiche norme di settore non dispongono diversamente, spetta alla Giunta provinciale, sentiti il comune e la comunità competenti, la localizzazione di massima delle opere o degli interventi indicati nell'articolo 141, comma 1, lettera b).

5. Decorso il termine per la presentazione delle osservazioni ai sensi del comma 3 è convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 142. Alla conferenza partecipa un rappresentante dell'amministrazione competente a localizzare definitivamente l'opera con il pertinente strumento di pianificazione territoriale o settoriale, secondo quanto previsto da questa legge e dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale. Se la localizzazione definitiva è riservata a piani provinciali, alla conferenza partecipa direttamente il dirigente del dipartimento provinciale competente per materia. Se la localizzazione definitiva è demandata agli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità o dei comuni o degli enti di gestione dei parchi naturali provinciali, alla conferenza partecipa il rappresentante dell'amministrazione competente, dotato dei necessari poteri di decisione. Se il rappresentante dell'amministrazione non è stato autorizzato a decidere sul progetto del quale è stato accertata la non conformità urbanistica, la conferenza di servizi è riconvocata non prima del ventesimo giorno successivo per consentire al consiglio comunale o all'organo competente della comunità o dell'ente parco di conferire i necessari poteri al rappresentante. L'avviso di convocazione della conferenza contiene l'avvertenza che, se il rappresentante dell'amministrazione non partecipa alla riunione o non è munito dei necessari poteri, la conferenza può comunque pronunciarsi a maggioranza, con gli effetti previsti dal comma 6.

6. Se il rappresentante dell'amministrazione, nella conferenza di servizi convocata ai sensi del comma 5, esprime il suo dissenso sul progetto definitivo, la Giunta provinciale decide ai sensi degli articoli 142, comma 12, tenuto conto dell'interesse provinciale alla realizzazione dell'opera, provvedendo anche all'approvazione del progetto definitivo.

7. L'approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta provinciale ai sensi del comma 6 ha efficacia conformativa e costituisce, se occorre, integrazione o variante allo strumento di pianificazione territoriale o settoriale cui è riservata la localizzazione definitiva dell'opera. Il dirigente responsabile del progetto trasmette al SIAT e all'amministrazione eventualmente interessata copia degli atti e della documentazione necessaria per l'adeguamento d'ufficio delle rappresentazioni grafiche e degli elaborati degli strumenti di pianificazione.

8. Ai soli fini di questo capo questo articolo sostituisce la disciplina generale in materia di conformità urbanistica delle opere pubbliche stabilita da questa legge.

9. Sono fatte salve le modalità di localizzazione degli impianti e delle opere disciplinate dalla normativa provinciale in materia di gestione dei rifiuti e di trattamento delle acque reflue urbane.

10. Per la valutazione di conformità urbanistica delle opere d'interesse statale di cui all'articolo 145 si provvede secondo quanto previsto dal medesimo articolo, nel rispetto delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale e delle disposizioni di specificazione previste da questa legge.

11. La disciplina sulla conformità urbanistica delle opere indicate nell'articolo 141, comma 1, lettera c), è stabilita dalle disposizioni regolamentari previste dall'articolo 145, comma 1, che si attengono ai seguenti criteri:

a) all'accertamento di conformità urbanistica dell'opera provvede l'ente locale competente alla sua localizzazione;

b) in caso di accertamento negativo, se l'organo competente dell'ente locale non si pronuncia favorevolmente sull'effetto di variante dello strumento di pianificazione territoriale, la procedura si estingue."

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