Articolo modificato dall’art. 25, comma 1, della L.P. 03/03/2010, n. 4; sostituito dall'art. 28, comma 8, della L.P. 17/09/2013, n. 19 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 72 - Autorizzazioni per opere soggette a valutazione dell'impatto ambientale

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 71, per i progetti sottoposti a procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, nei territori individuati ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lettera b), numero 3), l'autorizzazione è resa dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio, che si esprime nella conferenza di servizi prevista dall'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013. In casi di particolare complessità il dirigente può richiedere un parere preventivo alla CUP."

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