Articolo modificato dall'art. 12, comma 4, della L.P. 03/04/2009, n. 4; dall'art. 32, comma 1, della L.P. 28/12/2009, n. 19; dall'art. 64, comma 12, della L.P. 27/12/2011, n. 18; dall'art. 21, comma 1, della L.P. 28/03/2012, n. 4; dall'art. 15, comma 1, della L.P. 27/03/2013, n. 4; dall'art. 28, commi 5 e 6, della L.P. 17/09/2013, n. 19; dall'art. 18, commi da 1 a 8, della L.P. 14/05/2014, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 62 - Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura

1. Nelle aree destinate all'agricoltura dal piano regolatore generale, con esclusione delle destinazioni a bosco, a pascolo e improduttivo, la densità fondiaria può essere calcolata utilizzando tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, purché ricadenti in un ambito comunale o di comuni limitrofi, anche non confinanti ma con non più di un comune interposto. Nel caso di aziende a prevalente indirizzo zootecnico possono essere utilizzate aree a pascolo per il calcolo della densità fondiaria, previa autorizzazione della sottocommissione della CUP integrata secondo quanto previsto dal comma 9, tenendo conto dei criteri eventualmente stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Se sono utilizzate anche aree ricadenti in un comune limitrofo, ai sensi del comma 1, la densità fondiaria è calcolata in base all'indice edilizio stabilito dal piano regolatore generale del comune dove è realizzato l'intervento; il comune competente, prima di rilasciare la concessione edilizia, acquisisce il nulla osta dei comuni confinanti.

3. Ai sensi dell'articolo 48 dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", con regolamento sono stabiliti i casi e le condizioni per consentire l'eventuale realizzazione di una ulteriore unità abitativa nell'ambito della medesima impresa agricola al fine di garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali, nonché per l'utilizzazione di fabbricati esistenti come foresterie per i lavoratori stagionali.

4. Non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola, compresi quelli a uso abitativo dell'imprenditore agricolo e quelli destinati all'agriturismo. Ogni comune tiene e aggiorna un registro delle aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria ai sensi dei commi 1 e 2, con allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli interessati, e degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola.

5. In presenza di eventi del tutto particolari e adeguatamente motivati il consiglio comunale, sentito il parere del comitato previsto dal comma 9 e previo nulla osta della Giunta provinciale, può autorizzare il mutamento di destinazione degli edifici di cui al comma 4 per usi che risultino comunque compatibili con le aree agricole.

6. Il vincolo di destinazione agricola degli edifici realizzati ai sensi del comma 1 e di quelli ad uso abitativo dell'imprenditore agricolo è annotato nel libro fondiario a cura del comune e a spese del concessionario. L'annotazione è richiesta dal comune ad avvenuta presentazione della dichiarazione di fine lavori e prima del rilascio del certificato di agibilità, sulla base del titolo edilizio e di un'attestazione del comune in cui sono riportate le particelle edificali e le eventuali porzioni materiali soggette al vincolo. La cancellazione del vincolo può essere chiesta dall'interessato sulla base di una certificazione rilasciata dal comune competente che autorizza la cancellazione sulla base dell'accertata conformità urbanistica della trasformazione d'uso dell'edificio.

7. Ai sensi dell'articolo 37, comma 4, lettera b), dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", nelle aree destinate all'agricoltura la realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, di manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali e dei criteri generali, concernenti le tipologie costruttive e i materiali da utilizzare, stabiliti con regolamento, tenuto conto dell'estensione delle superfici coltivate e dell'orientamento colturale prevalente.

7-bis. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale sono ammessi, oltre ai maneggi, anche i ricoveri e rifugi per gli animali d'affezione nonché altri ricoveri di animali in genere non destinati all'esercizio dell'attività agricola, previa autorizzazione della sottocommissione della CUP integrata secondo quanto previsto dal comma 9. Per la realizzazione dei ricoveri e rifugi per gli animali d'affezione si osserva quanto stabilito dalla legge provinciale sugli animali d'affezione. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere fissati eventuali ulteriori specifici criteri e condizioni per la realizzazione dei ricoveri previsti da quest'articolo.

7-ter. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale, ad esclusione delle aree agricole di pregio individuate ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), sono ammessi lo stoccaggio, la lavorazione o la trasformazione di legname grezzo e depositi per il ricovero di macchinari e attrezzature per il taglio, l'esbosco e l'allestimento del legname, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) si tratti di stoccaggi, attrezzature e manufatti e di lavorazioni e trasformazioni, strumentali di attività silvo-colturali svolte da soggetti iscritti nell'elenco provinciale delle imprese forestali di cui all'articolo 61 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura;

a-bis) le attività di lavorazione e di trasformazione siano svolte con macchinari mobili;

b) gli interventi di cui alla lettera a) sono realizzati nel rispetto delle caratteristiche tecniche e dei limiti dimensionali stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, in modo da salvaguardare la prevalente destinazione colturale delle aree.

7-quater. È in ogni caso escluso l'insediamento nelle aree agricole indicate al comma 7-ter di manufatti destinati ad attività produttiva per la lavorazione e la trasformazione delle biomasse legnose, fatta salva la disciplina provinciale vigente concernente gli impianti di biogas o di compostaggio; agli stoccaggi di legname grezzo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 3, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura).

8. Nelle aree destinate all'agricoltura gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola alla data di entrata in vigore di questa legge, nonché le costruzioni destinate alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli su scala industriale e ad allevamenti industriali, possono formare oggetto degli interventi di recupero previsti dall'articolo 99, di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti per garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dai piani regolatori comunali. Nel caso di più edifici contigui l'aumento volumetrico corrispondente alla somma di quello relativo a ciascun edificio può essere utilizzato in modo indipendente dalle singole costruzioni, sulla base di un piano attuativo di recupero organico del compendio edilizio.

9. Con riferimento agli interventi edilizi da realizzare in aree agricole la CUP svolge le funzioni che gli articoli 37 e 38 dell'allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008, attribuiscono all'organo provinciale competente al rilascio della prescritta autorizzazione, attraverso la sottocommissione prevista dall'articolo 7, comma 4, di questa legge. A tal fine la composizione della sottocommissione è integrata dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di agricoltura. La sottocommissione si esprime anche a fini paesaggistici, se ne ricorrono i presupposti.

10. Comma abrogato dall’art. 18, comma 8, della L.P. 14/05/2014, n. 3.

10-bis. Comma abrogato dall’art. 18, comma 8, della L.P. 14/05/2014, n. 3.

11. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione d'interventi in aree destinate a insediamento individuate dai piani territoriali delle comunità o dai piani regolatori generali mediante la riduzione di aree agricole di pregio e la relativa compensazione, ai sensi dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", è subordinato:

a) alla redazione di un progetto unitario che preveda contestualmente l'idonea infrastrutturazione e l'apprestamento per la coltivazione delle aree individuate per la compensazione, in seguito alla loro acquisizione sulla base di un titolo idoneo ai sensi dell'articolo 101, comma 1;

b) alla stipula di una convenzione fra i richiedenti e le comunità o i comuni interessati, con la quale sono stabilite le condizioni, le modalità e i termini da osservare per la realizzazione degli interventi d'infrastrutturazione e apprestamento per la coltivazione delle aree individuate per la compensazione, assistita da idonee garanzie finanziarie o di altra natura determinate dalla comunità o dal comune.

12. Nel caso di opere pubbliche e d'interesse pubblico da realizzare in aree individuate dai piani territoriali delle comunità o dai piani regolatori generali mediante la riduzione di aree agricole di pregio e la relativa compensazione, per le quali è esperibile la procedura espropriativa ai sensi delle leggi in materia, l'approvazione del progetto unitario per la realizzazione degli interventi, l'idonea infrastrutturazione e l'apprestamento delle aree ai sensi del comma 11 costituiscono titolo per l'espropriazione delle aree che formano oggetto di compensazione. In tal caso l'indennità di espropriazione da corrispondere per l'acquisizione delle aree agricole di pregio è aumentata in misura pari alla maggiorazione prevista in assenza di rideterminazione dell'indennità di esproprio e di opposizione alla stima ai sensi delle disposizioni provinciali in materia. In alternativa all'espropriazione si può fare ricorso alla compensazione urbanistica di cui all'articolo 55.

13. Per favorire l'acquisizione delle aree da fornire a titolo di compensazione per la riduzione della aree agricole di pregio si osserva, in quanto applicabile, l'articolo 44 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)."

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