Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 118 - Edilizia convenzionata

1. Per gli interventi di edilizia residenziale, se il richiedente si impegna, a mezzo di una convenzione stipulata con il comune, a cedere o locare gli alloggi a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 117, comma 3, il contributo di concessione può essere ridotto come segue:

a) nella misura di un terzo, corrispondente all'incidenza del costo di costruzione, nel caso di nuovi edifici;

b) nella misura di due terzi, corrispondenti all'incidenza del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione secondaria, per gli interventi di recupero di edifici esistenti.

2. Se la convenzione prevede la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione primaria e se sono stabilite le modalità per la loro realizzazione, nonché idonee garanzie finanziarie per la corretta esecuzione, la quota di contributo di concessione può essere ulteriormente ridotta sino alla concorrenza delle spese sostenute.

3. La convenzione prevede, in particolare:

a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;

b) l'obbligo di cessione o di locazione degli alloggi ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti entro diciotto mesi dalla conclusione dei lavori, termine eventualmente prorogabile dal comune su richiesta motivata dell'interessato; la cessione dell'alloggio deve essere preceduta dall'assunzione da parte dell'acquirente degli obblighi previsti dal comma 4 dell'articolo 117, mediante la stipula fra l'acquirente e il comune della convenzione prevista dal medesimo comma;

c) in caso di disdetta dei contratti di locazione, l'obbligo di sostituire entro sei mesi dalla cessazione della locazione precedente, salvo eventuale proroga del comune su richiesta motivata del richiedente, i precedenti locatari con altri soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1;

d) la durata degli effetti della convenzione, che non può essere inferiore a dieci anni;

e) idonee forme di garanzia finanziaria per il rispetto degli obblighi convenzionali, anche mediante la presentazione di atti di fidejussione.

4. La convenzione prevede che l'interessato s'impegni a garantire il rispetto degli obblighi da essa previsti anche da parte di eventuali aventi causa, fatto salvo il caso di assunzione diretta degli obblighi da parte di questi ultimi.

5. In caso di mancato rispetto degli obblighi convenzionali il comune chiede al soggetto che li ha assunti il pagamento della quota di contributo non corrisposta ai sensi del comma 1, in proporzione alla durata residua della convenzione, applicando le tariffe vigenti al momento della richiesta di pagamento. Per la riscossione di queste somme il comune può avvalersi anche delle garanzie fidejussorie previste dal comma 3, lettera e)."

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