Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 48 - Espropriazioni per il recupero degli insediamenti storici

1. Qualora i proprietari delle aree e degli edifici individuati come insediamenti storici non provvedano all'esecuzione delle opere e degli interventi previsti nel piano regolatore generale o nei piani attuativi, nel termine fissato dal rispettivo piano o stabilito con provvedimento del comune, il comune medesimo può deliberare di procedere all'espropriazione per pubblica utilità delle aree e degli edifici relativi; ove necessario, la deliberazione del comune costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e degli interventi. Se l'immobile può essere destinato a residenza, il comune ha la facoltà di demandare direttamente a ITEA s.p.a. l'espropriazione. Gli immobili espropriati entrano a far parte del patrimonio del comune o di ITEA s.p.a.

2. Ferma restando la disciplina dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e dei comparti edificatori, qualora i proprietari di almeno il 60 per cento in termini volumetrici di un edificio facente parte di un insediamento storico intendano effettuare interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione e l'esecuzione dei lavori debba, per ragioni strutturali o di convenienza economica, interessare anche le parti residue dell'edificio i cui proprietari non abbiano aderito all'esecuzione dei lavori, si provvede nel seguente modo:

a) su richiesta degli interessati, il comune invita i restanti proprietari ad associarsi all'iniziativa entro un termine stabilito;

b) la mancata presentazione al comune, entro il termine fissato, della domanda di concessione edilizia per i lavori inclusi nei progetti, equivale a rifiuto di adesione all'esecuzione dei lavori;

c) ove ricorrano i presupposti di cui alla lettera b), il comune può provvedere per la parte residua in conformità a quanto previsto dal comma 1.

3. L'esproprio di immobili da parte del comune è sempre possibile quando, secondo il piano regolatore generale o secondo i relativi piani attuativi, occorra procedere a demolizione degli immobili ed i proprietari, benché intimati, non vi abbiano provveduto nel termine fissato. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al comma 1.

4. Ove per l'esecuzione dei lavori o di opere previste dal piano regolatore generale e dai relativi piani attuativi sia necessario poter disporre temporaneamente, anche solo in parte, di edifici o di aree contigue o prossime a quelle su cui tali lavori o opere debbono eseguirsi, la Provincia, su richiesta del comune o anche dei diretti interessati, autorizza l'occupazione temporanea, nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 28 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità)."

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