Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 19 - Salvaguardia del piano urbanistico provinciale

1. La Giunta provinciale, all'atto dell'adozione del piano urbanistico provinciale o di sue varianti, individua le previsioni nei cui confronti si applica la salvaguardia e ne determina le modalità.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta provinciale che adotta il piano urbanistico provinciale o sue varianti, e fino alla data di entrata in vigore della relativa legge di approvazione, i comuni, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, devono sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia relative a interventi soggetti alle misure di salvaguardia. Inoltre sono sospesi gli effetti delle denunce d'inizio di attività relative a questi interventi.

3. In caso di variazioni al progetto di piano o di variante deliberate dalla Giunta provinciale la misura di salvaguardia può essere modificata e va riferita al progetto così come variato.

4. Nei territori sottoposti a salvaguardia la Giunta provinciale può sospendere il rilascio di atti di assenso comunque denominati di competenza provinciale per lavori di modifica del suolo.

5. Le sospensioni previste da questo articolo non possono essere protratte oltre quattro anni dalla data di adozione del piano o della variante e comunque non oltre due anni dalla data di approvazione del disegno di legge da parte della Giunta provinciale.

6. L'entrata in vigore di nuove previsioni del piano urbanistico provinciale comporta la decadenza delle concessioni e delle denunce d'inizio di attività in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e siano ultimati entro tre anni dalla data d'inizio dei lavori, sempre che non intervenga una proroga per l'ultimazione concessa dal comune ai sensi dell'articolo 103, comma 6."

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