Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 18 - Approvazione del piano urbanistico provinciale e relazioni al Consiglio provinciale

1. Al termine del procedimento disciplinato dall'articolo 17 la Giunta provinciale approva il disegno di legge di approvazione del piano, unitamente ai documenti concernenti l'autovalutazione, e lo trasmette al Consiglio provinciale.

2. La legge di approvazione del piano urbanistico provinciale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione limitatamente alla relazione illustrativa e alle norme di attuazione.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale una relazione sullo stato di attuazione del piano urbanistico provinciale. La relazione è discussa dal Consiglio provinciale con gli strumenti previsti dal suo regolamento interno, nell'ambito della programmazione dei lavori consiliari."

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