N187 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 15 - Flessibilità del piano urbanistico provinciale

1. Per assicurare la flessibilità del sistema della pianificazione territoriale provinciale il piano urbanistico provinciale è soggetto ad aggiornamenti progressivi, nei limiti previsti da questo articolo e dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, in relazione al processo di sviluppo del sistema di pianificazione.

2. La carta del paesaggio contenuta nel piano urbanistico provinciale costituisce lo strumento di analisi e interpretazione del sistema del paesaggio per la redazione del piano territoriale della comunità nei termini previsti dal piano urbanistico provinciale.

3. La carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 14 è modificata con deliberazione della Giunta provinciale a seguito dell'approvazione delle modificazioni dei provvedimenti in base ai quali è elaborata.

4. Le previsioni del piano urbanistico provinciale possono essere integrate, specificate e modificate dagli strumenti di pianificazione territoriale nei casi previsti dal piano urbanistico provinciale medesimo. Le modifiche alle previsioni del piano urbanistico provinciale da parte degli strumenti di pianificazione e dei piani e programmi di settore sono comunque subordinate all'effettuazione di una specifica verifica di coerenza con i contenuti fondamentali del piano urbanistico provinciale e con il sistema della pianificazione, nell'ambito dell'autovalutazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione.

5. Nei casi in cui le norme di attuazione del piano urbanistico provinciale consentono alla Giunta provinciale di apportare integrazioni, specificazioni e modificazioni al piano urbanistico provinciale, senza ricorrere alle procedure di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale di cui al comma 4, l'approvazione dei relativi provvedimenti è subordinata all'acquisizione del parere della CUP, alla preventiva adozione - resa nota con avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione e sui quotidiani locali - e al successivo deposito del provvedimento, per consentire la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli interessati, secondo modalità e termini stabiliti con regolamento. A tal fine i provvedimenti adottati sono trasmessi alle comunità, ai comuni e agli enti parco interessati.

6. Le modificazioni del piano urbanistico provinciale ai sensi di questo articolo sono disposte dalla Giunta provinciale con l'approvazione dei provvedimenti previsti da questo articolo e sono effettuate dalle strutture provinciali competenti con le procedure stabilite per l'aggiornamento del SIAT ai sensi dell'articolo 9."

Dalla redazione