Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 13 - Carta del paesaggio

1. Al fine del riconoscimento e della tutela dei valori paesaggistici la carta del paesaggio e le relative linee guida, previste dal piano urbanistico provinciale, forniscono l'analisi e l'interpretazione del sistema del paesaggio, inteso come sintesi dell'identità e delle invarianti che gli strumenti di pianificazione territoriale utilizzano come ausilio nella definizione delle scelte di sviluppo e nella conseguente valutazione della sua sostenibilità e dell'equilibrio territoriale.

2. I piani territoriali delle comunità approfondiscono e interpretano la carta del paesaggio con riferimento al relativo territorio, anche mediante l'utilizzo di scale cartografiche più idonee, tenuto conto delle linee guida previste dal piano urbanistico provinciale."

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