Articolo modificato dall’art. 1, comma 1, della L.P. 03/03/2010, n. 4; dall'art. 22, commi 1-2, della L.P. 14/05/2014, n. 3; dall'art. 54, comma 1, della L.P. 16/06/2017, n. 3 e, successivamente, sostituito dall’art. 23, comma 3, della L.P. 28/12/2020, n. 15.

Ai sensi dell'art. 23, comma 8, della L.P. 28/12/2020, n. 15, il presente articolo e la relativa delibera attuativa si applicano a partire dal 31 dicembre 2021. Fino a quest'ultima data continua ad applicarsi l'articolo 86, vigente prima del 29/12/2020, con la relativa deliberazione attuativa. Quest'ultima normativa continua ad applicarsi anche dopo il 31 dicembre 2021, con riguardo:

a) ai titoli edilizi richiesti o presentati entro il 30 dicembre 2021;

b) ai titoli edilizi relativi ad interventi previsti in piani attuativi approvati al 29/12/2020;

c) ai titoli edilizi relativi ad interventi previsti in piani attuativi approvati entro il 30 dicembre 2021 se la relativa previsione è contenuta in piani regolatori generali vigenti al 29/12/2020).

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