Articolo modificato dall'art. 12, commi 1 e 7, della L.P. 03/04/2009, n. 4; dall'art. 13, comma 1, della L.P. 03/03/2010, n. 4; dall'art. 65, comma 3, della L.P. 27/12/2010, n. 27; dall'art. 64, comma 19, della L.P. 27/12/2011, n. 18; dall'art. 70, comma 14, della L.P. 27/12/2012, n. 25 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 106 - Disposizioni relative alla denuncia d'inizio di attività

1. Possono presentare denuncia d'inizio di attività i proprietari dell'immobile e i soggetti in possesso di un altro titolo idoneo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite eventuali ulteriori precisazioni sulla presentazione della SCIA e sono approvati i modelli per la presentazione della denuncia d’inizio di attività e la relativa documentazione e sono indicati gli atti e le certificazioni da acquisire nelle fasi realizzative successive alla denuncia.

2. Contestualmente alla presentazione della SCIA l'interessato può iniziare i lavori, previa corresponsione degli oneri dovuti ai sensi dell'articolo 115, calcolati in via provvisoria dal richiedente, salvo successivo conguaglio sulla base delle determinazioni del comune. A tal fine la SCIA è corredata dalla documentazione che attesta l'avvenuto pagamento degli oneri. La SCIA è inefficace se presentata in assenza della documentazione che attesta l'avvenuto pagamento degli oneri, dei provvedimenti permissivi indicati nel comma 4 o dell'attestazione del progettista circa la formazione del silenzio assenso sui predetti atti, se previsto. In questi casi il comune ordina la sospensione dei lavori, se iniziati, e assegna all'interessato un congruo termine per regolarizzare o integrare la documentazione mancante o per corrispondere gli oneri dovuti, anche a titolo di conguaglio. In caso di mancata regolarizzazione o versamento delle somme dovute entro il termine assegnato il comune, previa diffida e fissazione di un ulteriore termine, provvede secondo quanto disposto dal comma 5.

3. Comma abrogato dall'art. 70, comma 14, della L.P. 27/12/2012, n. 25

4. La denuncia d'inizio di attività è corredata dalla prescritta documentazione tecnica in adeguato numero di copie, dai provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, in quanto richiesti, e, fatti salvi i casi individuati dal regolamento edilizio concernenti opere di lieve entità, da una dettagliata relazione firmata da un progettista abilitato. La relazione, inoltre, assevera:

a) la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e l'assenza di contrasti con quelli adottati;

b) il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;

c) l'eventuale subordinazione dell'intervento ai vincoli indicati dall'articolo 101 e l'avvenuto rilascio di tutti i prescritti atti autorizzativi;

d) nel caso di interventi riguardanti edifici soggetti alla disciplina degli insediamenti storici previsti dall'articolo 99, comma 1, lettere c), d) ed e), ovvero del patrimonio edilizio tradizionale di cui all'articolo 61, lo stato esistente e l'eventuale presenza di elementi decorativi - quali affreschi, portali e contorni dei fori in genere in pietra, collegamenti verticali e parapetti particolari ed altri elementi decorativi significativi - mediante la presentazione di idonea documentazione fotografica, nonché con l'indicazione degli interventi previsti per la tutela e valorizzazione dei predetti elementi decorativi; in ordine alla presenza degli elementi decorativi e alla relativa documentazione fotografica il comune dà esplicito riscontro.

4-bis. Se la relazione di cui al comma 4 è redatta da un tecnico abilitato diverso dal progettista dell’opera, la stessa deve essere sottoscritta anche dal progettista dell’opera. Resta fermo quanto previsto dal comma 5 in materia di responsabilità.

5. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di vigilanza disciplinati dal titolo VI il comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione vieta di iniziare o di proseguire i lavori e ordina la rimessa in pristino, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività e i suoi effetti - se ciò è possibile - entro un termine non inferiore a trenta giorni, fissato dal comune. A tal fine il comune può individuare le opere e le modalità esecutive necessarie per conformare gli interventi alle norme urbanistiche, ordinando la loro esecuzione nel termine stabilito. Se ne ricorrono i presupposti il comune provvede anche alla comunicazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia di responsabilità del progettista. È fatto salvo il potere del comune di assumere determinazioni in via di autotutela. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci il comune, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, può adottare in ogni tempo i provvedimenti previsti da questo comma.

5-bis. Per quanto non espressamente previsto dal titolo V, capo II, sezione II, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa) in materia di segnalazione certificata di inizio attività.

6. La denuncia d'inizio di attività perde efficacia decorsi tre anni dalla data di presentazione. Il termine è prorogabile su richiesta, da presentare prima della scadenza, solo per fatti di carattere straordinario sopravvenuti, tali da ritardare l'esecuzione dei lavori.

7. L'interessato comunica al comune la data di ultimazione dei lavori. Alla comunicazione è allegato un certificato finale sulla regolare esecuzione redatto da un tecnico abilitato, che attesta la conformità delle opere al progetto presentato. Si prescinde dal certificato di regolare esecuzione per i lavori che non richiedono la relazione del progettista.

8. Ogni comune tiene in pubblica visione i registri delle denunce d'inizio di attività presentate. Si applicano alle denunce d'inizio di attività, inoltre, le forme di pubblicità stabilite dal regolamento per la concessione edilizia.

9. I comuni effettuano controlli successivi sulle denunce d'inizio di attività, anche mediante controlli su campioni che rappresentino almeno il 10 per cento degli interventi in corso o realizzati. Resta fermo l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte della Provincia ai sensi di questa legge.

10. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle denunce d'inizio di attività in contrasto con esse, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano ultimati entro tre anni dalla data di presentazione, sempre che non intervenga la proroga per l'ultimazione concessa dal comune ai sensi del comma 6."

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