Comma abrogato dall'art. 19, comma 1, della L.P. 30/06/2017, n. 6, così recitava:

"1. L'articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, è sostituito dal seguente:

"Art. 52 - Piano provinciale della mobilità

1. Il piano provinciale della mobilità è approvato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera a), della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), e costituisce lo strumento pianificatorio per l'attuazione delle politiche provinciali e per la programmazione degli interventi in materia di mobilità, in attuazione del piano urbanistico provinciale e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).

2. L'approvazione del piano provinciale della mobilità e dei relativi stralci o aggiornamenti ha efficacia conformativa sotto il profilo urbanistico e prevale su ogni altro strumento di pianificazione territoriale per gli interventi espressamente definiti a livello cartografico dal piano.

3. Il piano provinciale della mobilità è approvato, anche per stralci tematici o territoriali, previa conclusione di un'intesa con le comunità interessate, se costituite, ai sensi dell'articolo 8, commi 9 e 10, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). L'intesa è sottoscritta entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta inoltrata dalla Provincia; il termine è dimezzato nel caso di varianti.

4. Per i fini del comma 2 e parallelamente alla procedura disciplinata dal comma 3, la proposta di piano provinciale della mobilità è trasmessa ai comuni territorialmente interessati e alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica, per l'acquisizione dei loro pareri entro quarantacinque giorni successivi alla ricezione. Inoltre la proposta è affissa per trenta giorni all'albo di ciascun comune interessato; chiunque, nel periodo di affissione, può presentare osservazioni ai comuni, che le trasmettono al dipartimento provinciale competente in materia. La proposta di piano è altresì trasmessa dalla Giunta provinciale alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento.

5. Decorsi i termini stabiliti dal comma 4 e a conclusione della procedura disciplinata dal comma 3 la Giunta provinciale approva il piano, tenuto conto dei pareri acquisiti e delle osservazioni pervenute. Il piano è pubblicato, anche per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

6. Per la realizzazione delle opere previste dal piano provinciale della mobilità si applicano gli articoli 141, 142, 143, 144, 145 e 151 della legge provinciale concernente "Pianificazione urbanistica e governo del territorio".

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