N161 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 12, comma 3, della L.P. 03/04/2009, n. 4 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 58 - Standard urbanistici

1. La Giunta provinciale può determinare, per zone territoriali omogenee, i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e dai confini di proprietà, nonché i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, che devono essere osservati dagli strumenti di pianificazione territoriale e dai relativi piani attuativi.

1-bis. Fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di distanze minime, la determinazione delle distanze è fatta senza computare le opere volte a favorire il risparmio energetico realizzate su edifici esistenti alla data di entrata in vigore di questo comma.

2. La Giunta provinciale determina i limiti e i rapporti di cui al comma 1, previo parere della CUP. Se il parere della CUP non perviene entro sessanta giorni dalla richiesta la Giunta provinciale approva egualmente gli standard. Fino all'adozione della deliberazione della Giunta provinciale continuano ad applicarsi le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 41-quinquies, nono comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica)."

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