Comma abrogato dall'art. 27, comma 1, della L.P. 07/12/2012, n. 24, così recitava:

“1. All'articolo 14 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per le trasformazioni dei boschi in un'altra forma di utilizzazione del suolo e dei movimenti di terra è rilasciata dalla Giunta provinciale con l'approvazione degli strumenti urbanistici dei comuni e delle comunità, per le previsioni in essi contenute che abbiano efficacia conformativa sotto il profilo urbanistico, secondo quanto previsto dal comma 2.";

b) nella lettera c) del comma 2 le parole: "sul parere del comitato tecnico forestale" sono soppresse;

c) nel comma 6 le parole: "gli strumenti urbanistici comunali" sono sostituite dalle seguenti: "gli strumenti urbanistici previsti dal comma 1".”

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