Articolo modificato dall'art. 9, commi 1 e 2, della L.P. 03/03/2010, n. 4; dall'art. 5, comma 1, della L.P. 31/05/2012, n. 10; dall'art. 70, comma 11, della L.P. 27/12/2012, n. 25; art. 24, comma 1, della L.P. 14/05/2014, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 101 - Presentazione della domanda di concessione

1. Possono chiedere la concessione i proprietari dell'immobile e i soggetti in possesso di un altro titolo idoneo. Nel caso d'interventi concernenti insediamenti produttivi del settore secondario la richiesta deve essere presentata dal legale rappresentante della singola impresa o delle imprese associate che intendono realizzare gli interventi per svolgere una delle attività ammesse dalla destinazione di zona o dai soggetti cui è affidato l'apprestamento delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia.

2. La domanda di concessione deve essere corredata dalla prescritta documentazione tecnica in adeguato numero di copie, da una dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati e da ogni atto di assenso, comunque denominato, previsto da altre disposizioni per la realizzazione di opere e interventi di modificazione del territorio. Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvati i modelli di domanda e la relativa documentazione per la richiesta della concessione edilizia e per il suo rilascio e sono indicati gli atti e le certificazioni da acquisire nelle fasi realizzative successive al rilascio della concessione.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, la concessione edilizia costituisce l'atto conclusivo finale per procedere alla realizzazione delle opere richieste ed è subordinata all’avvenuto rilascio di ogni atto di assenso, comunque denominato, nonché alla presentazione delle certificazioni previste da altre disposizioni per la realizzazione di opere e interventi di modificazione del territorio.

3-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, previsti dall'articolo 99, comma 1, lettera e), il parere della CPC valuta la coerenza del progetto di ristrutturazione anche rispetto alle previsioni tipologiche e architettoniche stabilite dal piano regolatore generale, con particolare riferimento alla valenza urbana dell'edificio, ai caratteri dei fronti principali e alla presenza di particolari elementi di pregio.

4. Per gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del titolo III o al parere per la qualità architettonica previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera c), il comune richiede direttamente tali atti all'organo competente qualora non siano stati già presentati dall'interessato; in tal caso i termini per la conclusione del procedimento rimangono sospesi fino al ricevimento dell'atto da parte del comune.

4-bis. Se entro i termini previsti non sono stati comunicati all’interessato che li abbia richiesti direttamente gli atti di assenso previsti da questo articolo, il richiedente può diffidare il responsabile della struttura o l’organo rispettivamente competenti a provvedere entro trenta giorni dalla diffida. La mancata adozione del provvedimento entro tale termine costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale. Nel caso dei provvedimenti concernenti la tutela del paesaggio, decorso inutilmente tale termine, la domanda si intende accolta.

5. Prima di rilasciare la concessione il comune deve accertare che il progetto delle opere sia stato sottoposto al parere della struttura competente in materia di servizi antincendi della Provincia, se il suo parere è prescritto dalle norme in vigore.

6. Ogni comune tiene in pubblica visione i registri delle domande e delle concessioni rilasciate."

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