Articolo modificato dall'art. 2, commi 1-2, del D. Pres. P. 09/04/2014, n. 5-7/Leg.; sostituito dall’art. 18, comma 1 del D. Pres. P. 21/09/2018, n. 14-89/Leg. e, successivamente, abrogato dall’art. 15, comma 20 della L.P. 23/04/2021, n. 6.

Ai sensi dell’art. 23, comma 2 del D. Pres. P. 21/09/2018, n. 14-89/Leg. le disposizioni del presente articolo, come sostituito dall’articolo 18 di questo regolamento, si applicano anche ai progetti di piano di gestione della rete di riserve non ancora approvati dalla Giunta provinciale alla data di entrata in vigore di questo regolamento, limitatamente alle fasi del procedimento di approvazione che non si sono ancora svolte alla predetta data.

Il presente articolo così recitava:

“Art. 11 - Approvazione dei piani di gestione della rete di riserve

1. Il progetto di piano di gestione della rete di riserve è adottato in via preliminare dai soggetti firmatari del protocollo d’intesa di cui all’articolo 47 della legge provinciale e depositato presso la sede del soggetto responsabile, individuato ai sensi del comma 5 del predetto articolo, per trenta giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di ultima pubblicazione della deliberazione di adozione del progetto di piano di gestione all'albo dei soggetti firmatari. Contestualmente al deposito il progetto di piano è pubblicato anche nel sito internet della rete di riserve e su quello del soggetto responsabile. Nel periodo di deposito chiunque può prendere visione del progetto di piano e presentare osservazioni al soggetto responsabile.

2. Il soggetto responsabile trasmette il progetto di piano agli enti di gestione dei parchi naturali provinciali confinanti con riserve facenti parte della rete di riserve nonché ai proprietari forestali di almeno 100 ettari all'interno della rete di riserve, che esprimono il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento del progetto.

3. Ai fini della sua approvazione il progetto di piano di gestione è trasmesso alla Provincia a cura del soggetto responsabile. Se le osservazioni pervenute ai sensi del comma 1 si riferiscono ad aspetti sostanziali del progetto o i pareri acquisiti ai sensi del comma 2 contengono prescrizioni o rilievi di carattere ostativo, prima della sua trasmissione il progetto di piano di gestione, eventualmente modificato, è adottato in via definitiva dai soggetti firmatari del protocollo d’intesa di cui all’articolo 47 della legge provinciale.

4. La Giunta provinciale approva il piano di gestione adottato entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, previo parere del comitato scientifico delle aree protette.

5. In sede di approvazione la Giunta provinciale può apportare quelle modifiche al piano che non comportano sostanziali innovazioni.

6. Il piano di gestione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione.”

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