Articolo modificato dall’art. 72, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2 e, successivamente, abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., così recitava:

"Art. 126 - Varianti progettuali

1. Nessuna modifica al progetto approvato può essere apportata dall’esecutore se non è preventivamente approvata dall’amministrazione aggiudicatrice nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti indicati all’articolo 51 della legge e da questo articolo.

2. Il mancato rispetto del comma 1 comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo restando che in nessun caso l’esecutore può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

3. I componenti dell’ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati all’amministrazione aggiudicatrice dalla violazione di questo articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall’aver ordinato o lasciato eseguire dall’esecutore modifiche al progetto che non sono state preventivamente approvate.

4. Se rileva la necessità di effettuare modifiche al progetto ai sensi dell’articolo 51 della legge, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento. Di norma la variante progettuale è elaborata dal progettista.

5. L’amministrazione aggiudicatrice durante l’esecuzione dell’appalto può ordinare all’esecutore la realizzazione di lavori conseguenti a varianti progettuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo di contratto come determinato ai sensi dei commi 8 e 9. In tal caso l’esecutore è tenuto ad eseguire i lavori previsti dalla variante progettuale agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, fermo restando quanto previsto dal comma 7, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

6. I lavori previsti dalla variante progettuale sono valutati usando i prezzi di contratto, fatto salvo quanto disposto dal comma 7. Se questi lavori comprendono categorie di lavorazioni non previste o se per la loro esecuzione è necessario usare materiali per i quali non è stato fissato il prezzo contrattuale, il responsabile del procedimento determina ed approva nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 129.

7. Se la variante progettuale comporta il superamento del limite previsto dal comma 5, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’esecutore che, nel termine di quindici giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Il responsabile del procedimento entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione dell’esecutore comunica allo stesso le proprie determinazioni. Se l’esecutore non dà alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento, si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se il responsabile del procedimento e non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’esecutore.

8. Il quinto dell’importo di contratto ai sensi del comma 5 è determinato sull’importo risultante dal contratto originario.

9. Ai sensi dell’articolo 51, comma 9, della legge, nel calcolo previsto dal comma 5 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, di varianti per cause di imprevisto geologico individuate ai sensi dell’articolo 15 e per cause di forza maggiore qualificate come eventi di pubblica calamità ai sensi della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (legge provinciale sulla protezione civile).

10. Abrogato

11. Abrogato

12. Fermo restando il divieto di apportare ai progetti modifiche che alterano la natura e la destinazione dei lavori, se le varianti progettuali comportano, nei vari gruppi di categorie ritenute omogenee secondo quanto previsto dalla parte amministrativa del capitolato speciale di appalto, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all’esecutore, allo stesso è riconosciuto un equo compenso comunque non superiore al quinto dell’importo del contratto. Ai fini di questo comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite.

13. In caso di dissenso sulla misura del compenso previsto dal comma 12, è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dall’amministrazione aggiudicatrice, salvo il diritto dell’esecutore di formulare la relativa riserva per l’ulteriore richiesta.

14. Abrogato

15. Abrogato

16. Abrogato

17. Abrogato

18. Abrogato

19. Se il progetto definitivo o esecutivo è stato redatto dall’esecutore e la variante progettuale deriva da errori o omissioni progettuali imputabili all’esecutore stesso, sono a suo totale carico l’onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dall’amministrazione aggiudicatrice."

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