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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 60 - Commissione tecnica nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
1. Se il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Giunta provinciale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e su proposta del responsabile del procedimento, nomina una commissione tecnica composta da un numero dispari, fino a un massimo di cinque, di esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.
2. La commissione tecnica è presieduta da un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stessa incaricato di funzioni apicali.
3. I commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
4. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
5. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni tecniche hanno concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.
6. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile.
7. Abrogato
8. Abrogato
9. L’atto di nomina dei membri della commissione tecnica ne determina il compenso e fissa il termine per l’espletamento dell’incarico. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. La proposta di incarico è oggetto di accettazione.
10. Le spese relative alla commissione tecnica sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice.
11. Abrogato."
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