Articolo abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 139 - Pagamento diretto al subappaltatore

1. Il pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista da parte dell’amministrazione aggiudicatrice avviene se lo prevede il bando di gara. In tal caso il contratto di subappalto richiama espressamente il presente articolo.

2. Per il pagamento diretto al subappaltatore si procede come segue:

a) durante l’esecuzione dei lavori l’appaltatore comunica, ai fini dell’emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell’appalto principale, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l’indicazione dell’importo dei lavori affidati in subappalto effettivamente eseguiti nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei lavori;

b) entro dieci giorni dalla fine dei lavori del subappalto, l’appaltatore comunica, ai sensi dell’articolo 43, comma 5, della legge, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l’indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell’importo dei lavori affidati in subappalto effettivamente eseguiti;

c) il subappaltatore trasmette all’amministrazione aggiudicatrice la fattura relativa ai lavori eseguiti;

d) l’amministrazione aggiudicatrice verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi e della cassa edile, attestata nel DURC, in ragione dell’avanzamento dei lavori ad esso riferiti e registrati negli stati di avanzamento. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, l’amministrazione aggiudicatrice accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 43, comma 5, della legge e, se richieste dal bando, acquisisce le certificazioni di conformità dei lavori eseguiti;

e) l’amministrazione aggiudicatrice effettua il pagamento a favore del subappaltatore.

3. In caso di inerzia dell’appaltatore, l’amministrazione aggiudicatrice invita l’appaltatore ad effettuare la comunicazione prevista dal comma 2, lettere a) e b) entro trenta giorni. Se l’appaltatore non effettua la comunicazione entro il termine previsto o non comunica entro il medesimo termine la propria opposizione al pagamento diretto del subappaltatore, l’amministrazione procede ai sensi del comma 2, lettere d) ed e). In caso di opposizione dell’appaltatore, il pagamento nei confronti del subappaltatore è sospeso fino alla definizione della controversia tra l’appaltatore ed il subappaltatore."

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