Articolo abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 123 - Sospensione e ripresa dei lavori

1. Il direttore dei lavori può ordinare la sospensione dei lavori:

a) quando circostanze speciali impediscono in via temporanea ai lavori di procedere utilmente a regola d’arte, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna;

b) per ragioni di pubblico interesse o necessità accertate dal responsabile del procedimento;

c) nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l’interruzione dell’esecuzione dell’appalto;

d) nei casi in cui è predisposta una variante progettuale ai sensi dell’articolo 51 della legge.

2. Nei casi previsti dal comma 1, lettere a) e c), l’esecutore dei lavori può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida, in tal caso, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, se l’esecutore intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.

3. Nel caso dalla previsto dal comma 1, lettera b), le ragioni di pubblico interesse o necessità sono accertate preventivamente dal responsabile del procedimento il quale, parimenti, dichiara anche la cessazione di tali ragioni e dispone la ripresa dei lavori.

4. Nel caso dalla previsto dal comma 1, lettera d), la sospensione permane per il tempo necessario a redigere la variante progettuale e per il compimento dei necessari atti di approvazione.

5. La sospensione dei lavori non dà diritto ad ottenere rimborsi o indennizzi salvo il caso in cui l’amministrazione si opponga allo scioglimento del rapporto contrattuale ai sensi del comma 12.

6. Il direttore dei lavori, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

7. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

8. Nel corso della sospensione il direttore dei lavori effettua visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

9. Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori,,è firmato dall’esecutore ed inviato al responsabile del procedimento nei modi e nei termini indicati al comma 6. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

10. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgono, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

11. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; se l’esecutore non interviene alla firma del verbale o si rifiuta di sottoscriverlo, si procede a norma dell’articolo 165.

12. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. L’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza oneri per l’amministrazione aggiudicatrice; se l’amministrazione aggiudicatrice si oppone allo scioglimento del contratto, l’esecutore ha diritto al pagamento dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

13. La sospensione parziale dei lavori per cause non imputabili all’esecutore determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma."

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