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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 118 - Documento tecnico di cantiere
1. Il documento tecnico di cantiere sviluppa, in conformità degli elaborati progettuali e, in particolare, della WBS e del cronoprogramma dei lavori le condizioni, le sequenze, le modalità, i mezzi d’opera e le fasi costruttive di ogni singola lavorazione richiesta.
2. Il documento tecnico di cantiere può essere chiesto in relazione a singole lavorazioni prima dell’inizio dei lavori o delle singole fasi realizzative. Il capitolato speciale può prevedere, in relazione alla specificità dell’appalto e delle singole fasi esecutive, i tempi ed i modi per la richiesta, la consegna e l’accettazione del documento tecnico di cantiere. In ogni caso, la richiesta del direttore dei lavori è formulata con almeno dieci giorni di anticipo rispetto al termine richiesto per la consegna del documento. L’appaltatore provvede alla trasmissione del documento anche in via telematica.
3. Il direttore dei lavori può richiedere il documento tecnico di cantiere nei seguenti casi:
a) quando la progettazione è sviluppata secondo la work breakdown structure (WBS);
b) quando è presente almeno una lavorazione appartenente a categorie scorporabili ovvero contemplata dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quater decies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici) che sia stata, in tutto o in parte subappaltata ovvero affidata ad una mandante o ad una consorziata; in tal caso il documento tecnico di cantiere è richiesto per la specifica lavorazione;
c) quando l’appaltatore si è avvalso del subappalto per un importo superiore, complessivamente, al quindici per cento dell’intero contratto ovvero quando l’appaltatore, senza precisare analiticamente in sede di offerta o di contratto gli importi che intende subappaltare, ha dichiarato che intende avvalersi, con riferimento alle lavorazioni indicate, del subappalto nei limiti di legge;
d) quando l’esecuzione contempla l’effettuazione, in cantiere, di lavorazioni preliminari quali l’effettuazione di sondaggi ed analisi, la consegna di forniture, gli allestimenti del cantiere, la predisposizione di strutture, aree, impianti ed impalcature e simili lavorazioni idonee a condizionare l’andamento dei lavori.
4. Il direttore dei lavori può richiedere, entro 10 giorni dalla trasmissione del documento tecnico di cantiere, elementi integrativi ovvero modificazioni del documento nella parte o nelle parti ritenute non idonee ad assicurare il corretto monitoraggio dei tempi di realizzazione dei lavori anche con riferimento al cronoprogramma, ad eventuali sottofasi di realizzazione dei lavori o al WBS. Se, nei termini assegnati e ferma restando la facoltà di successiva integrazione, il direttore dei lavori non richiede modifiche od integrazioni, il documento tecnico di cantiere s’intende approvato.
5. In ogni momento il direttore dei lavori, in relazione all’andamento dei lavori o a carenze manifestate e, in particolare, al fine di tener conto di eventuali varianti in corso d’opera, può chiedere modificazioni e/o integrazioni al documento tecnico di cantiere, assegnando un congruo termine per adempiere.
6. La mancata predisposizione, nei termini assegnati e previa ulteriore diffida, del documento tecnico di cantiere ovvero di eventuali modificazioni o integrazioni richieste dal direttore dei lavori, costituisce grave inadempimento ai sensi dell’articolo 58.4 della legge.
7. L’accettazione del documento tecnico di cantiere ovvero la richiesta di modificazioni o integrazioni ai sensi di questo articolo possono avvenire anche per via telematica.
8. In ogni caso il documento tecnico di cantiere non costituisce sviluppo degli elaborati progettuali e loro varianti e non può, neppure parzialmente, sostituirsi ad essi."
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