Articolo abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 187 - Documenti da fornire all’organo di collaudo

1. Il responsabile del procedimento trasmette all’organo di collaudo:

a) la copia conforme del contratto d’appalto, nonché il provvedimento di approvazione del progetto;

b) eventuali perizie suppletive e di variante, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;

c) copia del programma dei lavori redatto dall’esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori;

d) verbale di consegna dei lavori;

e) disposizioni del responsabile del procedimento e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;

f) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;

g) certificato di ultimazione dei lavori;

h) originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento;

i) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità;

l) conto finale dei lavori;

m) relazione del direttore dei lavori in accompagnamento allo conto finale dei lavori, relativa documentazione allegata nonché l’esito dell’avviso ai creditori di cui all’articolo 161;

n) relazione del responsabile del procedimento sul conto finale dei lavori;

o) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del responsabile del procedimento sulle eventuali riserve avanzate dall’esecutore dei lavori non definite in corso d’opera;

p) certificati inerenti ai controlli eseguiti conformemente al piano per i controlli da effettuare in cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c);

q) per i lavori della categoria OS 12-A, certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi.

2. È facoltà dell’organo di collaudo chiedere al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori altra documentazione ritenuta necessaria o utile per l’espletamento dell’incarico.

3. In caso di incarico di collaudo in corso d’opera, il responsabile del procedimento trasmette sollecitamente all’organo di collaudo la documentazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), integrandola successivamente con gli altri atti.

4. Ferma la responsabilità dell’organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il responsabile del procedimento provvede a duplicarla ed a custodirne copia conforme."

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino