Articolo abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 90 - Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione

1. Con la garanzia globale di esecuzione, il garante assume:

a) la garanzia di cui all’articolo 23, comma 8, della legge: l’obbligo di pagare all’amministrazione aggiudicatrice quanto ad esso dovuto a titolo di cauzione definitiva;

b) la garanzia di subentro: l’obbligo, su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, di fare subentrare nella esecuzione e completare il lavoro garantito al posto del contraente, il sostituto qualora si verifichi la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 58.3 e 58.4 della legge nonché nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo, che impediscano la corretta prosecuzione dell’esecuzione.

2. La garanzia di cui al comma 1, lettera a), è efficace fino alla data di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 26, comma 2, della legge. La garanzia di cui al comma 1, lettera b), è efficace fino al certificato di ultimazione dei lavori."

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