Articolo abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 88 - Definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione

1. La garanzia globale di esecuzione consiste nella cauzione definitiva che l’aggiudicatario deve prestare ai sensi dell’articolo 23, comma 8 della legge e nella garanzia di subentro di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b).

2. La garanzia globale è obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare a base d’asta superiore a 50 milioni di euro."

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