Articolo abrogato dall’art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 55 - Competenze

1. La presidenza delle gare è attribuita al dirigente generale preposto al dipartimento cui fa capo il servizio competente nella materia oggetto dei lavori o suo delegato.

2. Nell’espletamento delle funzioni di cui al comma 1, il presidente si avvale di due testimoni scelti dal medesimo; ove lo ritenga necessario, il presidente può altresì avvalersi della collaborazione del progettista o del direttore dei lavori o di esperti appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice, per ogni supporto di ordine tecnico, nonché di personale di natura amministrativa per mere attività materiali.

3. Il presidente della gara redige il verbale di gara di cui all’articolo 65 e lo sottoscrive unitamente ai testimoni."

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