Articolo modificato dall’art. 31, comma 2, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg. e, successivamente, abrogato dall’art. 37, comma 36, della L.P. 08/08/2023, n. 9, con efficacia dal 15/09/2023 e con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data, così recitava:

"Art. 41 - Validazione del progetto

1. La validazione del progetto è effettuata dall’appaltatore o dal concessionario in base alle finalità e ai contenuti previsti dall’articolo 39 nei seguenti casi:

a) progetto esecutivo elaborato in esecuzione di contratti che, ai sensi dell’articolo 30, comma 5 ter, lettere b) e c), della legge hanno per oggetto anche la progettazione dell’opera;

b) progetto esecutivo elaborato dal soggetto aggiudicatario di un appalto concorso previsto dall’articolo 32 della legge;

c) progetto elaborato dal concessionario, se l’importo dell’opera a base di gara è pari o superiore a 2 milioni di euro.

2. La validazione del progetto è resa da un organismo di ispezione dotato dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 48, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, a cui si applicano le incompatibilità previste dalla medesima norma. La validazione del progetto è effettuata a cura e spese dell’appaltatore o del concessionario, che individua l’organismo di ispezione.

3. Il bando di gara specifica i tempi entro cui deve essere effettuata la validazione e le relative penalità in caso di ritardo.

4. La validazione del progetto si articola nelle seguenti fasi procedurali:

a) la validazione provvisoria, in base alla quale gli organi consultivi previsti dal capo X della legge esprimono il parere tecnico-amministrativo ed economico limitandosi all’accertamento del rispetto delle finalità previste dall’articolo 39, comma 1;

b) la validazione definitiva, che ha ad oggetto anche le eventuali modifiche progettuali imposte ai fini dell’approvazione del progetto.

5. Il provvedimento di approvazione del progetto deve richiamare la validazione del progetto ed indicarne in sintesi le risultanze.

6. La validazione del progetto è effettuata anche in caso di varianti progettuali elaborate dall’appaltatore o dal concessionario e di varianti migliorative previste dall’articolo 51-bis delle legge.

7. La validazione del progetto comporta l’inammissibilità delle riserve per errori o omissioni progettuali e per qualsiasi altro inconveniente derivante o connesso alla progettazione dell’opera.

8. La validazione del progetto non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l’affidamento dell’appalto o della concessione di lavori pubblici dalla dichiarazione prevista dall’articolo 45."

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