Articolo abrogato dall’art. 45, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 5 - Clausola compromissoria

1. Le controversie inerenti l'interpretazione ed esecuzione dei contratti la cui risoluzione è devoluta ad arbitri dai capitolati generali o speciali o dai contratti stessi sono sottoposte ad un collegio arbitrale composto da non più di cinque membri scelti, con esclusione del presidente, per metà dalla Provincia e per metà dalla controparte.

2. Il presidente è nominato d'intesa tra le parti ed in caso di disaccordo dal presidente del tribunale del foro competente.

3. Gli arbitri di nomina della Provincia sono scelti tra esperti anche esterni e funzionari preposti alla materia.

4. Per quanto non disposto dal presente regolamento, dai capitolati e dai contratti si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato."

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