Articolo abrogato dall’art. 19, comma 1, del D. Pres. P. 05/02/2015, n. 1-15/Leg., così recitava:

“Art. 21 - Ricognizione periodica dei beni

1. Il servizio patrimonio e demanio provvede, alla fine di ogni esercizio finanziario, alla verifica della situazione patrimoniale di ciascuna struttura al fine di accertare la rispondenza dei beni assegnati alle rilevazioni di inventario e alle competenze istituzionali a ciascuna struttura attribuite.

2. Contemporaneamente provvede, per quanto concerne gli edifici, alla verifica dei valori di inventario, anche ai fini della predisposizione e aggiornamento del conto generale del patrimonio.

3. L'aggiornamento di cui al comma 2 viene effettuato alla chiusura di ciascun esercizio finanziario portando di norma in riduzione al valore di ciascun complesso immobiliare, indicato nel conto generale del patrimonio dell'esercizio precedente, l'importo risultante dall'applicazione del coefficiente di deperimento stabilito dalla Giunta provinciale ed in aumento l'importo corrispondente all'applicazione della variazione del dato ISTAT - indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale - intervenuta nel medesimo periodo.

4. Il valore risultante viene ulteriormente aggiornato, in aumento o in diminuzione sulla base dell'importo complessivo delle spese effettuate nello stesso periodo per interventi di manutenzione straordinaria e del prezzo di vendita o di acquisto qualora sia variata la consistenza del complesso immobiliare per effetto di operazioni di compravendita o di permuta.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche per l'eventuale aggiornamento del valore dei terreni non edificati appartenenti al patrimonio della Provincia.

6. Con cadenza quinquennale, a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio patrimonio e demanio verifica la rispondenza dei valori come sopra determinati rispetto al più probabile valore di mercato di ciascun cespite ed aggiorna l'inventario iscrivendovi il nuovo valore.”

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