Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, del D. Pres. P. 26/07/2004, n. 9-19/Leg. e, successivamente, abrogato dall'art. 2, comma 1, del D. Pres. P. 16/02/2006, n. 3-56/Leg., così recitava:

“Art. 17-quater - Elenco telematico dei fornitori

1. Per i fini del presente capo l'amministrazione istituisce un elenco telematico dei fornitori tra i quali l'amministrazione medesima sceglie i partecipanti al confronto concorrenziale con procedure telematiche. L'elenco dei fornitori è suddiviso per categoria merceologica.

2. Le imprese possono richiedere di essere inserite nell'elenco telematico dei fornitori compilando, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, una scheda identificativa ed una dichiarazione che attesti il possesso della capacità giuridica, tecnica e commerciale prevista dalle norme vigenti. Prima della scadenza del termine di validità delle autocertificazioni rese ai sensi del presente comma, i fornitori sono invitati a riconfermare la sussistenza dei requisiti necessari per la registrazione.

3. Può essere chiamato a partecipare ad una procedura telematica un fornitore che ha chiesto di essere registrato nell'elenco almeno tre giorni prima del termine fissato per l'inizio delle procedure di negoziazione.

4. Sono escluse dall'elenco fornitori le imprese che:

a) si siano rese responsabili di gravi inadempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione;

b) si siano rese responsabili di dichiarazioni false;

c) abbiano presentato offerte in relazione a gare i cui bandi o capitolati richiedevano requisiti tecnico-economici non posseduti dall'offerente;

d) abbiano cessato di possedere uno o più requisiti richiesti per la registrazione al momento di una verifica formale;

e) non abbiano confermato l'offerta in sede di aggiudicazione della gara;

f) per almeno tre gare consecutive relative alle categorie merceologiche per le quali sono iscritte, e per le quali abbiano ricevuto richiesta d'offerta, non abbiano presentato alcuna offerta.

5. Ai fornitori esclusi dall'elenco telematico dei fornitori è data comunicazione a mezzo di posta elettronica; il fornitore può chiedere la riammissione all'elenco telematico decorsi sei mesi dall'esclusione. Nei casi previsti dall'articolo 23 della legge, la riammissione nell'elenco è disposta secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

6. Possono essere sospese dall'elenco telematico dei fornitori, tramite comunicazione all'interessato a mezzo di posta elettronica, le imprese che non abbiano tempestivamente comunicato le variazioni intervenute in relazione ai dati forniti in sede di registrazione all'elenco. Il periodo di sospensione ha termine nel momento in cui l'impresa comunica le variazioni intervenute.”

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