Articolo aggiunto dalla L.P. 22/07/2005, n. 5 sostituito dalla L.P. 09/04/2009, n. 1 e abrogato dalla L.P. 17/11/2017, n. 21.

L’articolo 20-quater così recitava:

“Art. 20-quater (Servizio di informazione sull’Unione europea)

1. La Giunta provinciale è autorizzata a effettuare spese connesse con la istituzione e gestione di un servizio di informazione sull’Unione europea, anche sulla base di apposita convenzione con la Commissione europea.”

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