Articolo abrogato dall’art. 25, comma 1, della L.P. 13/02/1997, n. 4, così recitava:

“Art. 23.

1. Possono beneficiare delle provvidenze legate alla riconversione le imprese manufatturiere e minerarie che nel biennio anteriore alla domanda abbiano avuto in forza almeno 20 addetti. Inoltre, possono beneficiare delle suddette provvidenze quelle imprese manifatturiere e minerarie che rilevino un'azienda delle medesime dimensioni con le rispettive maestranze, le riconvertano e ne assicurino la continuità produttiva. In ogni caso le aziende devono soddisfare le esigenze di risparmio energetico e di conservazione ecologica.”

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