Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, del D. Pres. P. 16/05/2024, n. 11, così recitava:

"5. Qualora il comune abbia acquisito le aree riservate all'edilizia abitativa agevolata con mezzi diversi da quelli previsti dall'articolo 87 della legge, gli assegnatari hanno diritto alla cessione delle aree ad un prezzo corrispondente al 50 per cento dell'indennità di esproprio da determinarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10. In base alle delibere di assegnazione, al comune è concesso un contributo nella misura del rimanente 50 per cento dell'indennità di esproprio. L'Ufficio estimo della Provincia determina la congruità dell'indennità di esproprio."

Dalla redazione