La Sent. Corte Cost. 09/05/2023, n. 90 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui introduce la lettera b), dell’art. 3, comma 1, della L.R. 10/08/2016, n. 16, limitatamente alle parole «, compresa la realizzazione di ascensori esterni se realizzati su aree private non prospicienti vie e piazze pubbliche».

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