Articolo abrogato dall’art. 28, comma 4, della L.R. 21/11/2023, n. 25, così recitava:

“Art. 68. - Contributi ai comuni per impianti di gas metano

1. È destinato un contributo di 10.000 migliaia di euro in favore dei comuni privi del servizio di fornitura del gas metano per la realizzazione degli impianti idonei alla distribuzione del metano.

2. È altresì destinato un contributo di 5.000 migliaia di euro per i comuni per il completamento degli impianti di distribuzione del metano già esistenti.

3. Le somme di cui al presente articolo sono ripartite per il 50 per cento in base alla popolazione di cui all'ultimo censimento ISTAT e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.”

Dalla redazione