N5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 22 della L.R. 12/01/1993, n. 10; dall'art. 4, commi 1 e 2, della L.R. 08/01/1996, n. 4; dall'art. 17 della L.R. 06/04/1996, n. 22 e, successivamente, abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 07/08/2002, n. 7, così recitava:

“Art. 5 - Iniziative per le opere pubbliche

1. Agli enti di cui all'art. 1 è attribuita ogni iniziativa relativa alla progettazione, appalto ed esecuzione delle opere pubbliche di rispettiva competenza; essi provvedono a tutte le spese relative, direttamente, prescindendo da qualsiasi autorizzazione o approvazione di enti programmatori o finanziatori.

2. L'inclusione di un'opera pubblica nel programma di cui all'art. 3 può avvenire solo in forza di progettazione preliminare della medesima, per la cui redazione gli enti di cui all'art. 1 si avvalgono dei propri uffici tecnici.

3. Gli enti di cui all'art. 1 possono attivare la procedura per il finanziamento di un'opera pubblica solo in forza di progettazione di massima della medesima.

4. Per l'elaborazione dei progetti di massima ed esecutivi nonché per la direzione dei lavori relativi ad opere pubbliche d'importo superiore a 200 mila Ecu, escluse le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli enti di cui all'articolo 1 sono autorizzati ad avvalersi di professionisti esterni assumendo contestualmente all'affidamento dell'incarico l'impegno di spesa relativo al compenso.

5. Possono avvalersi di professionisti esterni, per l'elaborazione di progetti preliminari, solo gli enti che non dispongono di propri uffici tecnici.

6. Abrogato

7. È vietato l'inserimento, nel contratto d'opera professionale, di clausole che condizionino il pagamento del corrispettivo spettante al professionista all'avvenuto finanziamento dell'opera o ad altri eventi futuri ed incerti.

8. La delibera che affida l'incarico esterno, per gli enti sottoposti a controllo, è soggetta a quello preventivo di legittimità.

9. Gli enti di cui all'art. 1 con proprio regolamento disciplinano le modalità per i conferimenti degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori a professionisti esterni, contemperando il criterio della limitazione del cumulo degli incarichi con quello della valorizzazione delle professionalità e del rispetto delle comprovate competenze dei progettisti.

10. I regolamenti di cui al precedente comma sono adottati in conformità ai criteri stabiliti con delibera della Giunta regionale assunta su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati.

11. Per i progetti esecutivi redatti dall'ufficio tecnico dell'ente che realizza l'opera, fra le spese generali della stessa è compresa una cifra percentuale per scaglioni così suddivisa: a) 1 per cento sino ad un miliardo; b) 0,70 per cento oltre un miliardo e sino a cinque miliardi; c) 0,50 per cento oltre i cinque miliardi.

12. Le somme di cui al comma precedente vanno ripartite fra i componenti dell'ufficio tecnico che ha redatto il progetto, in base a criteri fissati da ciascun ente nei regolamenti.

13. Abrogato

14. Le disposizioni di cui ai tre commi precedenti si applicano anche all'attività di progettazione degli uffici centrali e periferici della Regione siciliana. I criteri di ripartizione delle somme sono stabilite, per i componenti di tali uffici, con decreto dell'Assessore regionale competente. È abrogata la legge regionale 11 aprile 1981, n. 63.

15. Fino all'approvazione dei regolamenti di cui al comma 9, ciascun ente non può conferire incarichi di progettazione a professionisti esterni che abbiano in corso altri incarichi di progettazione, non ancora espletati, da parte dell'ente medesimo.

16. Gli enti di cui all'art. 1 non possono avvalersi, come professionisti esterni, di dipendenti di uffici tecnici di altri enti pubblici, ancorché autorizzati dall'ente di appartenenza.”

Dalla redazione