N116 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo recepito dinamicamente dall'art. 16, comma 1, della L.R. 18/11/2024, n. 27.

In precedenza, articolo recepito con modifiche ai sensi dell’art. 14 della L.R. 10/08/2016, n. 16 ora abrogato dall’art. 19, comma 1, della L.R. 18/11/2024, n. 27.

Si ricorda che la Sent. Corte Cost. 08/11/2017, n. 232 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 3, della L.R. 10/08/2016, n. 16  nella parte in cui, rispettivamente, prevedeva che «[…] il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda» (comma 1) e non anche a quella vigente al momento della realizzazione dell’intervento; e nella parte in cui si poneva «un meccanismo di silenzio-assenso che discende dal mero decorso del termine di novanta giorni» (comma 3) dalla presentazione dell’istanza al fine del rilascio del permesso in sanatoria.

Dalla redazione