La Sent. Corte Cost. 08/11/2017, n. 232 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 3, della L.R. 10/08/2016, n. 16 che ha recepito con modifiche il presente articolo del testo unico, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono che «[…] il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda» (comma 1) e non anche a quella vigente al momento della realizzazione dell’intervento; e nella parte in cui si pone «un meccanismo di silenzio-assenso che discende dal mero decorso del termine di novanta giorni» (comma 3) dalla presentazione dell’istanza al fine del rilascio del permesso in sanatoria.

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