Articolo abrogato dalla L.R. del 12/07/2011 n.12. L’articolo 55 così recitava: “1. I commi 15, 16 e 17 dell’articolo 7 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come introdotto dall’articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, sono così sostituiti:

“15. La Commissione regionale è composta dal Dirigente generale del Dipartimento regionale dei lavori pubblici, dal Dirigente generale dell’ispettorato regionale tecnico dei lavori pubblici, dall’Avvocato generale della Regione o da un suo delegato, dall’Ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da sei consulenti tecnico-giuridici nominati dall’Assessore regionale per i lavori pubblici.

16. L’Assessore regionale per i lavori pubblici designa il presidente tra i componenti della Commissione regionale, a cui è attribuito il potere di convocazione della stessa con le modalità di cui al comma 7 dell’articolo 7.

17. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un dirigente tecnico dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici.”.”

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