N54 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma modificato dall’art. 24, comma 1, della L.R. 03/07/2017, n. 11 e, successivamente, dall’art. 5, comma 1, della L.R. 18/01/2021, n. 1.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 28/01/2022, n. 24 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lettera b), della L.R. 18/01/2021, n. 1, nella parte in cui consente nella fascia costiera nelle zone urbanistiche omogenee B, C, F e G – al di fuori delle tassative eccezioni indicate dal piano paesaggistico regionale – di realizzare gli incrementi volumetrici anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati.

Si riporta il testo del comma nella versione precedente:

“1. Ai fini della riqualificazione e dell'accrescimento delle potenzialità delle strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive e sanitarie e socio-sanitarie, ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee A, alle condizioni di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 30, B, C, F e G, purché al di fuori della fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, possono essere autorizzati interventi di ristrutturazione e rinnovamento comportanti incrementi volumetrici, anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati, destinabili anche, nella misura massima del 30 per cento dell'incremento volumetrico concesso, all'adeguamento delle camere agli standard internazionali, senza incremento del numero complessivo delle stanze.”

Dalla redazione