Articolo abrogato dalla L.R. del 07/04/2014, n. 10. L’articolo 11 così recitava: “1. Dal 1° settembre 2006, ai fini del calcolo del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), i commi 3 e 4 dell'articolo 32 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sono abrogati. Al comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 54/1984 il valore di 3,5 per cento è sostituito dal seguente: 3,85 per cento.

2. Il canone di locazione non può essere inferiore a euro 25, né superiore al canone concordato depositato nel Comune interessato in base agli accordi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della l. 431/1998 e, in caso di mancato deposito nel Comune interessato, al canone concordato più basso depositato presso un Comune confinante o a quello più vicino con canone concordato depositato.

3. Il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 54/1984 è sostituito dal seguente:

"3. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, agli assegnatari interessati viene applicato il canone superiore di cui al comma 2".

4. Al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 54/1984 le parole "alla misura del 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "alla misura dell'11 per cento".

5. L'articolo 34 della l.r. 54/1984 è sostituito dal seguente:

"Art. 34 Il canone di locazione degli alloggi di ERP è aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.".

6. Il comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 54/1984 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini dell'applicazione del canone, gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui all'articolo 33 sulla base della documentazione anagrafica e fiscale richiesta dall'ente gestore. Qualora la documentazione non venga prodotta o sia palesemente inattendibile, agli assegnatari sarà applicato il canone superiore di cui al comma 2, previa diffida dell'ente gestore all'interessato a presentare la dichiarazione fiscale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa.".

7. Il limite di reddito previsto per l'assegnazione di alloggi di ERP sovvenzionata è fissato in euro 13 mila e incide ai fini della determinazione dei canoni.”

Dalla redazione