Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 30/11/2021, n. 36, così recitava:

"Art. 19 - Soprintendenza regionale ai beni librari

1. È istituita la Soprintendenza regionale ai beni librari, che esercita le competenze in materia di tutela sui manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, presenti sul proprio territorio secondo quanto disposto dall’articolo 5, comma 2, del Codice.

2. La Giunta regionale individua la struttura regionale a cui attribuire le funzioni di Soprintendenza regionale per i beni librari, definendone compiti e dotazione organica."

Dalla redazione