Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, della L.R. 31/12/2009, n. 36, così recitava:

"1. Alla legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 (Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 4 (Comitato tecnico scientifico per lo smaltimento dei rifiuti), dopo le parole "di smaltimento e di recupero" sono inserite le seguenti: "nonché alle questioni inerenti alla bonifica dei siti inquinati";

b) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"2. Il comitato è presieduto dal dirigente del settore regionale competente per materia ed è costituito da un esperto per ciascuna delle seguenti materie:

a) ingegneria ambientale;

b) chimica ambientale;

c) scienze ambientali;

d) biologia;

e) geologia;

f) agraria;

g) economia del territorio;

h) materie giuridiche ambientali.".".

Dalla redazione