Articolo abrogato dall'art. 44, comma 1, della L.R. 21/03/2023, n. 1, così recitava:

"Art. 2 - Modifiche all’articolo 20-bis della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18

1. All’articolo 20-bis della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi), così come introdotto dall’articolo 2 della legge regionale 25 maggio 2012 n. 12, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: “Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate” sono sostituite dalle seguenti: “Sono consentiti gli interventi di trasformazione del bosco solo se autorizzati”;

b) il comma 4 è abrogato."

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