Articolo abrogato dalla L.R. del 19/07/2013 n. 19. L’articolo 30 così recitava: “Art. 30 - (Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13) - 1. La lettera b) del comma 9 dell’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici), è sostituita dalla seguente:

“b) progetti di competenza diretta della Regione d’importo pari o superiore a 10 milioni di euro e relative varianti se comportanti un aumento superiore al 5 per cento dell’importo originario del contratto.”.

2. La lettera a) del comma 11 dell’articolo 11 della l.r. 13/2001 è sostituita dalla seguente:

“a) i progetti di opere pubbliche e lavori pubblici di competenza diretta della Regione di importo inferiore a 10 milioni di euro e relative varianti se comportanti un aumento superiore al 5 per cento dell’importo originario del contratto;”.”

Dalla redazione