Articolo abrogato dall’art. 30, comma 5, della L.R. 29/12/2022, n. 32, così recitava:

“Art. 5 - Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici

1. La Giunta regionale istituisce, con apposito provvedimento, un tavolo tecnico permanente cui partecipano i rappresentati delle comunità energetiche, le associazioni maggiormente rappresentative del settore ambientale, energetico e delle rinnovabili e i dirigenti delle sezioni regionali competenti, al fine di:

a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili;

b) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche, anche attraverso la consultazione dell’ARERA.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre alle comunità energetiche per la gestione dei rapporti con l’ARERA.

3. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese. Il provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 2, comma 5, definisce le modalità di costituzione e di funzionamento del tavolo.”

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