Articolo abrogato dalla L.R. 11/03/2015, n. 3. L’articolo 17 così recitava: “Art. 17 - (Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita) - 1. L’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato, come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio), è soggetto a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall’articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

2. Alle disposizioni di cui al comma 1 sono inoltre soggette:

a) l’attività di vendita al dettaglio negli spacci interni di cui all’articolo 16 del d.lgs. 114/1998;

b) l’attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all’articolo 17 del d.lgs. 114/1998;

c) l’attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione di cui all’articolo 18 del d.lgs. 114/1998;

d) l’attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore, di cui all’articolo 19 del d.lgs. 114/1998.

3. La Giunta regionale disciplina, con apposita deliberazione, le procedure e definisce i contenuti della modulistica tipo relativa alle dichiarazioni di cui al presente articolo.”

Dalla redazione